In data 4 dicembre 2018 è stato introdotto l’art. 9.1 alla Legge 91/1992. Il nuovo articolo prevede il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana – non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) – quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art.5 e dell’art.9 della Legge 91/1992. Si tratta delle ipotesi di:
- naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano,
- concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica.
Il requisito linguistico deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di cittadinanza attraverso l’acquisizione di:
- un titolo di studio rilasciato da un istituto italiano di istruzione pubblico o da un istituto paritario,
- o una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Gli enti certificatori, appartenenti al sistema di Certificazione della Lingua Italiana di Qualita’ (CLIQ), sono:
- L’Università per stranieri di Siena
- L’Università per stranieri di Perugia
- L’Università Roma Tre
- La Società Dante Alighieri
Per maggiori informazioni consultare il sito web del CLIQ
Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
- Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano in precedenza sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
- I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico