Il coniuge/parte dell’unione civile straniero o apolide può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
I richiedenti devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano è attualmente regolato dalla Legge 91/1992, e successive modifiche, artt. 5, 6, 7 e 8.
Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte dello straniero che ha costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a purché trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (DLgs. 5, 6 e 7/ 2017).
Requisiti per la richiesta della cittadinanza a una Sede estera
Residenza nella circoscrizione consolare
- Il richiedente deve indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente in base alla sua residenza.
Per individuare l’Ufficio consolare competente cliccare qui
- Il coniuge (o parte dell’unione civile) di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza.
In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;
Presentazione della domanda:
- La domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio (o unione civile) se il coniuge è cittadino italiano “iure sanguinis”.
I tre anni sono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;
In caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, il termine decorre dalla data della naturalizzazione del coniuge.
Matrimonio/Unione civile
- Se il matrimonio (o unione civile) è avvenuto all’estero, deve essere stato trascritto presso il Comune in Italia.
- Deve sussistere la validità del matrimonio (o unione civile) e la stabilità del vincolo fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza.
- In particolare, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (o unione civile).
Assenza di condanne:
- da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;
- da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
- per delitti contro la personalità dello Stato;
- Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
Conoscenza della lingua italiana
- non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).
Pagamento di tasse e percezioni dovute
Documenti necessari per la presentazione della domanda
- Estratto dell’atto di nascita o equivalente
In originale, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi dalle competenti autorità del Paese in cui si è nati.
Il documento deve essere completo di tutte le generalità (paternità e maternità incluse), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
- Certificati Penali
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- del Paese di origine;
- degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età), tranne l’Italia;
- dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza.
In originale, rilasciati da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, nonché debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana.
Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.
- Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00
A favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno. La ricevuta deve essere inserita in allegato alla domanda online).
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- “Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
- Banca: Poste Italiane S.p.A.
- IBAN: IT54D0760103200000000809020
- Causale: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
- Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);
- Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
- Documento di identità
Fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.
- Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni
Da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto è trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza.
- Certificato di conoscenza della lingua italiana
Non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), oppure titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
Avvertenza – Semplificazione amministrativa (DPR 445/2000)
- Qualora il richiedente sia un cittadino dell’UE, al posto dell’atto di matrimonio, dello stato di famiglia e del certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile, potrà avvalersi dell’autocertificazione.
- Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisiti d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.
Per maggiori informazioni: cliccare qui
Procedura
Fase 1 – Registrazione
Il richiedente deve registrarsi sulla pertinente pagina del portale dedicato del Ministero dell’Interno
Da questa fase in poi eventuali dubbi o problemi dovranno essere risolti con il Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.
Avvertenza:
L’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.). E’ pertanto necessario consultare spesso la propria email perché tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza – comprese le richieste di integrazione documentale, le convocazioni, le notifiche di provvedimenti, ecc. – saranno inviate unicamente all’indirizzo email indicato.
Fase 2 – Inserimento Istanza (Modello Ae)
Dopo la registrazione il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sul portale dedicato del Ministero dell’Interno:
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Avvertenze per la compilazione del modulo di domanda online
- inserire la data e il luogo di nascita così come indicati nell’atto di nascita.
- Riportare le generalità indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
- specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente nati da una precedente relazione.
Fase 3 – Verifica Consolare
L’Ufficio consolare competente è automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche.
Il richiedente riceverà, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità della domanda.
In caso di accettazione della domanda il richiedente sarà convocato, sempre per via telematica, presso l’Ufficio consolare per
- l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza,
- la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale,
- la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.
L’intera documentazione presentata deve essere conservata in originale presso l’Ufficio consolare ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme previo versamento dei diritti consolari.
Fase 4 – Valutazione e Termini del Procedimento
La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno.
Il termine di trattazione è di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi per le domande presentate a partire dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della Legge 173/2020).
Qualora il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente.
Fase 5 – Decreto, Notifica e Giuramento
Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana è notificato tramite portale con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente.
All’atto della notifica verranno altresì richiesti i documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere una data successiva all’adozione del decreto:
- atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;
- certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana;
- certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.
Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso l’Ufficio consolare per prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.
L’acquisto della cittadinanza italiana decorre a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.
L’Ufficio consolare invierà al Comune italiano competente:
- il certificato di nascita (originale) per la trascrizione,
- il verbale dell’avvenuto giuramento,
- la richiesta di iscrizione all’AIRE.