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Aggiornamento – Passaporto del genitore di prole minore

Si informano i connazionali genitori di figli minori che, a partire dal 14 giugno 2023, data di entrata in vigore del DL n.69 del 13.06.2023, non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio passaporto (o della CIE) ma sarà sufficiente che l’interessato autocertifichi di non essere sottoposto alla inibitoria al rilascio del passaporto prevista dall’art.3-bis della Legge 1185/1967.

Nello specifico il novellato art.3-bis stabilisce che – qualora vi sia concreto e attuale pericolo che, a causa del trasferimento all’estero, il genitore avente prole minore possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli – sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del passaporto.
L’istanza potrà essere presentata al Tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, al Tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE.

Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.